Art. 2.
(Piano paesaggistico regionale. Procedure).

      1. Al fine di promuovere, a tutti i livelli, l'adeguamento e l'omogeneità degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite, con atto regionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le conservatorie provinciali per la tutela del paesaggio, con compiti di partecipazione e proposta nei processi di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale.

      2. Le procedure di redazione della proposta di piano paesaggistico territoriale, nonché quelle di adozione e di approvazione dello stesso, devono, in particolare, prevedere:

          a) l'affissione della proposta di piano negli albi comunali e provinciali di tutti i

 

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comuni e le province interessati per un periodo di due mesi;

          b) forme di concertazione istituzionale e di partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni di protezione ambientale portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.